Art. 6.
(Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere).

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere.
      2. Il Registro nazionale di cui al comma 1 è suddiviso in elenchi sulla base delle diverse discipline del benessere di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Pag. 7